CHIUSA ANTICA
Associazione
per la valorizzazione storica e artistica della Valle Pesio
Lo Statuto
TITOLO I – COSTITUZIONE Articolo 1) Si è costituita nel 2002 l’Associazione culturale denominata "CHIUSA ANTICA", in seguito definita Associazione. È una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art.36 e seguenti del codice civile. TITOLO II – SEDE Articolo 2) L'Associazione ha sede nell’antico Palazzo Comunale in Chiusa di Pesio, Piazza Cavour n. 13. Con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere variato l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune, senza che la modifica costituisca modifica dello Statuto. L'Assemblea dei soci potrà istituire sedi secondarie, uffici e recapiti in Italia o all'estero.
TITOLO III – SCOPO Articolo 3) L'Associazione persegue la valorizzazione, lo studio e la divulgazione degli aspetti culturali, storici, artistici e naturalistici della Valle Pesio. L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, in particolare: a) collaborare con il Comune di Chiusa di Pesio per la promozione e valorizzazione del Museo e Centro Studi “G. Avena”, in accordo con il Direttore del Museo e l’eventuale soggetto gestore; b) curare la pubblicazione del Periodico “Chiusa Antica” e altre attività editoriali riferite allo scopo dell’Associazione; c) promuovere studi, ricerche, attività promozionali e manifestazioni inerenti ai fini associativi; d) collaborare con enti con o senza personalità giuridica la cui attività sia strumentale o connessa alle sue finalità e scelte programmatiche. Sulla base di apposite Convenzioni, l’Associazione può affidare l’attuazione e la realizzazione di attività previste dai propri programmi ad enti pubblici e privati, nonché collaborare con altre associazioni, enti di diritto e di fatto o comitati che abbiano finalità simili o suscettibili di coordinamento con quelle dell’Associazione.
TITOLO IV - PATRIMONIO ED ENTRATE Articolo 4) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: - beni mobili e immobili che provengano all'Associazione a qualsiasi titolo; - donazioni, lasciti testamentari ed erogazioni liberali; - fondi di riserva rappresentati dagli avanzi netti di gestione. L'Associazione nello svolgimento della propria attività opera per mezzo delle seguenti entrate: a) frutti dei beni costituiti in patrimonio; b) contributi di enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi di coloro che intendano concorrere alla organizzazione ed al funzionamento dell’Associazione ed al perseguimento dei suoi scopi; c) proventi derivanti da pubblicazioni, produzioni scientifiche e materiale vario curato dall’Associazione e dalla pubblicità sulla rivista; d) cessione di diritti d’autore di modelli, disegni, marchi e simili di cui sia titolare l’Associazione; e) ricavato delle attività organizzate da enti, istituzioni, aziende e persone che utilizzino l’apporto dell’Associazione; f) proventi derivanti da Contratti di sponsorizzazione e da ogni altro contratto concluso dall’Associazione; g) quote annuali derivanti dal tesseramento sociale. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquisiti dall’Associazione ed ad essa intestati. I beni mobili ed immobili di proprietà degli Associati o di Terzi possono essere dati in comodato all’Associazione stessa. Le
elargizioni in danaro, le donazioni ed i lasciti, sono accettati
dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con
le finalità statutarie dell'associazione. TITOLO V – ASSOCIATI Articolo 5) L'Associazione si compone di un numero illimitato di associati. Possono far parte dell'Associazione, le persone fisiche e giuridiche, enti ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. I soci si distinguono in fondatori, benemeriti, sostenitori ed ordinari. Sono soci fondatori quelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo o, in difetto, i loro aventi causa. Sono soci benemeriti, sostenitori ed ordinari persone o enti che pagano la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria, e si impegnano a osservare le disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione I soci onorari vengono ammessi a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo. Il socio onorario dovrà essersi distinto per aver contribuito in maniera determinante con la sua opera o il suo sostegno ideale ovvero economico all'attività ed alle finalità dell'Associazione. I donatori acquisiscono di diritto la nomina a soci onorari. Il socio onorario è esente dal versamento della quota associativa. L'Associazione riconosce pari diritti e pari opportunità a tutti gli associati senza distinzione di sesso, razza, religione e nazionalità. L'appartenenza alla Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
Articolo 6) Gli aderenti acquisiscono i seguenti diritti: a) se maggiorenni hanno diritto di voto e possono inoltre essere eletti alle cariche associative; b) di partecipare in modo continuativo alla vita dell'Associazione e alle riunioni dell'Assemblea; c) di recedere dall'organizzazione in qualsiasi momento senza diritto al rimborso della quota associativa; d) di beneficiare di eventuali facilitazioni, deliberate dal Consiglio Direttivo in occasione di manifestazioni ed eventi vari promossi ed organizzati dall'Associazione; e) di beneficiare di eventuali convenzioni stipulate dall'Associazione; f) di ricevere gratuitamente il periodico “Chiusa Antica” e di usufruire degli sconti previsti per le altre pubblicazioni edite dall’Associazione.
Articolo 7) La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi: a) per dimissioni; b) per esclusione deliberata dall'Assemblea, per accertati motivi di incompatibilità, a seguito di comportamento contrario agli scopi associativi o alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità o che danneggino l'immagine dell'Associazione stessa; c) per morosità, in presenza di inadempienze agli obblighi di versamento della quota sociale.
TITOLO VI - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE Articolo 8) Organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Collegio dei Revisori; d) il Presidente e) il Vice Presidente f) il Presidente Onorario g) il Coordinatore dell’Associazione h) il Comitato Storico-Artistico i) il
Responsabile Amministrativo TITOLO VII – ASSEMBLEA Articolo 9) L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, sia in Italia che all'estero.
Articolo 10) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata a cura del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta motivata richiesta scritta da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci, oppure dal Collegio dei Revisori. L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta e/o a mezzo e-mail inviata ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, o mediante l’affissione all’Albo del Comune, e/o la pubblicazione sul sito internet e/o sulla Rivista.
Articolo 11) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale di associazione. Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un solo voto. All'Assemblea ciascun socio potrà farsi rappresentare da un altro socio mediante mandato scritto con indicazione del socio delegante; ogni socio non potrà avere più di cinque deleghe.
Articolo 12) L'Assemblea delibera con voto palese a maggioranza semplice (50% + 1 dei presenti). Eventuali modifiche statutarie e l’eventuale scioglimento dell’Associazione devono essere oggetto di Assemblea straordinaria. L’Assemblea ordinaria o straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà + 1 dei soci e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti, e delibera a maggioranza degli stessi.
Articolo 13) I lavori dell'Assemblea sono coordinati dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente ovvero, in caso di loro assenza, da un socio nominato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea designa uno dei presenti a fungere da segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.
Articolo 14) Ad ogni adunanza verrà steso a cura del segretario dell'Assemblea, l'apposito verbale, che sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario sarà conservato e trascritto sul libro dei verbali dell'Assemblea. Ogni aderente all'Associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
Articolo 15) L'Assemblea è l'organo deliberante dell'Associazione al quale spetta ogni decisione finale, in particolare l'Assemblea: a) elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto, i componenti di sua spettanza del Consiglio Direttivo e i tre membri del Collegio dei Revisori; b) delibera su tutto quanto ad essa viene sottoposto dal Consiglio Direttivo e più precisamente: - sulle modifiche statutarie; - sull'eventuale scioglimento dell'Associazione; - sul rendiconto economico-finanziario dell'annata precedente; - sul preventivo economico e gestionale; - sull'esclusione degli associati; - e su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
Articolo 16) Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri. Il Collegio controlla la gestione finanziaria dell’Associazione, verifica la situazione di cassa, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, redige annualmente una relazione sul bilancio e ne riferisce i risultati al Consiglio Direttivo. I Revisori provvedono anche singolarmente all’esame ed alla verifica della contabilità dell’Associazione e relativi documenti. I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Essi possono, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, convocare l’assemblea dei Soci qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione sociale. Essi durano
in carica cinque anni, decadono in caso di scioglimento del Consiglio e
sono rieleggibili. TITOLO VIII - CONSIGLIO DIRETTIVO Articolo 17) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.
Articolo 18) Il
Consiglio Direttivo è composto da dodici membri che durano in carica
cinque anni e sono rieleggibili. Quattro Consiglieri vengono nominati
dai Soci fondatori, i restanti vengono eletti dall’Assemblea. Articolo 19) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, la loro sostituzione avverrà con i primi candidati non eletti che assumono la stessa anzianità del sostituito. Nel caso in cui si esaurisca l'elenco dei non eletti, il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare uno o più soci per sostituire i consiglieri mancanti ma, in entrambi i casi, deve essere comunque rispettata la ripartizione di cui all’Art. 18. Tale nomina sarà portata a ratifica dell'Assemblea nella prima riunione della stessa.
Articolo 20) Il
Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il
Vicepresidente, un Coordinatore ed il Responsabile Amministrativo,
fissandone per ognuno di essi le funzioni, i compiti, i limiti e la
responsabilità. Tutte le suddette cariche compresa quella del Presidente
durano in carica quanto dura in carica il Consiglio, e sono tutte
onorarie e gratuite. Articolo 21) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o comunque lo richieda almeno la maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di: a) dare attuazione alle delibere dell'Assemblea sulle materie di cui all'articolo 15; b) predisporre i documenti economico-finanziari di previsione e consuntivi, con il supporto del Collegio dei Revisori; c) elaborare i programmi di attività avvalendosi dell'eventuale consulenza del Comitato Storico-Artistico; d) deliberare sulla ammissione e sul recesso dei soci; e) compiere tutti gli atti e le operazioni che si rendano necessarie per la vita dell'Associazione nei limiti delle direttive generali decise dall'Assemblea. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, o in caso di assenza anche di quest'ultimo da un Consigliere designato dai presenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal presidente e dal coordinatore.
TITOLO IX – LE CARICHE DIRETTIVE Articolo 22) Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione e come tale: a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; b) firma tutti gli atti e i documenti che comportino impegno per l'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi; c) convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede con le modalità previste; d) dirige e coordina l'esecuzione delle decisioni prese; e) presenta annualmente all’Assemblea la relazione morale ed i bilanci consuntivo e preventivo; f) ha la facoltà di delegare ad altri componenti dell'Associazione l'esecuzione di vari adempimenti previa approvazione del Consiglio Direttivo. g) ha la il ruolo, unitamente al Coordinatore, di confrontarsi con il Direttore del Museo al fine di verificare l’ottimale funzionamento del complesso museale. Il Presidente in caso di assenza o impedimento viene sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente ovvero in assenza o impedimento di quest’ultimo, la presidenza viene momentaneamente assunta da un altro componente del Consiglio Direttivo designato dal Presidente. Il Presidente può proporre al Consiglio la nomina di un Presidente Onorario, senza diritto di voto. Articolo 23) Il Consiglio Direttivo determina le funzioni del Coordinatore che in particolare ha il compito di: a) collaborare con il Presidente per l’attuazione delle iniziative e di ogni attività assunta dall’Associazione e deliberata dal Consiglio Direttivo; b) coordinare gli uffici dell’Associazione; c) partecipare all’elaborazione dei programmi da sottoporre al consiglio di amministrazione e collaborare con il Presidente per la loro attuazione; d) collaborare con il Presidente per il coordinamento ed il controllo delle attività di enti e collaboratori esterni che siano chiamati all’attività dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo determina le funzioni del Responsabile Amministrativo che in particolare ha il compito di rendicontare l’attività gestionale, economica e finanziaria dell’Associazione. Ha altresì il compito di archiviare e conservare tutti gli atti relativi all’Associazione stessa. Articolo 24) Il Comitato Storico Artistico viene nominato dal Consiglio Direttivo anche tra persone estranee al Consiglio stesso. A comporre il Comitato vengono nominate persone che per specifiche competenze possano contribuire al raggiungimento delle finalità indicate al precedente articolo 3. Il Comitato assiste il Consiglio Direttivo nella realizzazione dei programmi dell’Associazione con parere consultivo. Le
competenze ed il funzionamento del Comitato verranno disciplinate da
apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. TITOLO X - BILANCIO ED UTILI Articolo 25) L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 180 (centottanta) giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo, con il supporto del Collegio dei Revisori, un rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio preventivo dell'esercizio in corso. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'Associazione per i fini perseguiti.
TITOLO XI – SCIOGLIMENTO Articolo 26) Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere attuato: a) se l'assemblea straordinaria ne delibera lo scioglimento; b) se il numero dei componenti dovesse scendere al di sotto di un minimo compatibile con il suo funzionamento; c) se il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con voto favorevole di almeno due terzi di tutti gli aderenti. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o al Comune di Chiusa di Pesio che dovrà provvedere alla continuità dell’attività del Museo, come previsto dall’atto di donazione del 12/10/2001. I beni
mobili e immobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai
proprietari. TITOLO XII - NORME FINALI Articolo 27) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.
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